Definizione
E’ antinomia giuridica quella situazione che si verifica tra due norme incompatibili, appartenenti allo stesso ordinamento e aventi lo stesso ambito di validità (temporale, spaziale, personale, materiale).
C’è un episodio dei Promessi Sposi del Manzoni (capitolo IV) che illustra molto bene cosa sono le antinomie. E’ l’episodio dell’omicidio compiuto da fra Cristoforo (alias Lodovico) a causa di una rissa nata perché “tutt’e due (Lodovico ed il suo avversario) camminavan rasente il muro; ma Lodovico lo strisciava col lato destro; e ciò, secondo una consuetudine, gli dava il diritto (dove mai si va a ficcare il diritto!) di non staccarsi dal detto muro, per dar passo a chi si fosse. L’altro pretendeva all’opposto che quel diritto competesse a lui, come a nobile, e che a Lodovico toccasse andar nel mezzo; e ciò in forza di un’altra consuetudine. Perocchè in questo, come accade in molti altri affari, erano in vigore due consuetudini contrarie, senza che fosse deciso qual delle due fosse la buona”
Ma quando due norme si dicono incompatibili (ovvero in cosa consiste una antinomia giuridica)?
Per dare una risposta occorre preliminarmente considerare una distinzione che viene applicata alle proposizioni prescrittive, quella, proposta dalla logica formale, tra proposizioni affermative e negative.
Proposizioni affermative e proposizioni negative
Partendo dalla proposizione affermativa universale (Tutti gli uomini sono mortali), attraverso il mero uso del segno “non”, otteniamo altre due proposizioni, a seconda che neghiamo in modo assoluto (Nessun uomo è mortale equivalente a Tutti gli uomini non sono mortali) ovvero ci limitiamo a negare in modo relativo (Non tutti gli uomini sono mortali equivalente a Alcuni uomini sono mortali). Se infine combiniamo le negazioni, cioè neghiamo universalmente e neghiamo l’universalità, otteniamo una quarta proposizione (Non tutti gli uomini non sono mortali equivalente ad Alcuni uomini non sono mortali).
Rapporti tra proposizioni affermative e negative
Ogni proposizione ha la sua contraria e la sua contraddittoria.
Due proposizioni si dicono contrarie quando non possono essere vere entrambe, ma possono essere entrambe false; si dicono contradditorie quando non possono essere entrambe vere né entrambe false.
Tra due contrari vi è rapporto di incompatibilità; tra due contraddittori di alternativa.
Obbligo, divieto, permesso
Applichiamo ora quanto detto dalla logica formale alle proposizioni prescrittive, partendo da una prescrizione affermativa universale (Tutti devono fare X). E’, questo, evidentemente un obbligo, un comando.
Col diverso uso del segno “non” otteniamo altri tre tipi di prescrizioni: negando in modo assoluto otteniamo (Nessuno deve fare X); negando in modo relativo otteniamo la prescrizione (Non tutti devono fare X); infine combinando le negazioni otteniamo la prescrizione (Non tutti devono non fare X.)
La seconda prescrizione non è altro che la prescrizione negativa, l’imperativo negativo, il divieto; la terza, in quanto esenta alcuni dal dover fare, permette a questi di non fare e dunque si chiama permissiva negativa; la quarta, in quanto esenta qualcuno dal dovere di non fare, permette loro di fare quindi può essere definita come permissiva positiva.
Quanto ai rapporti tra questi tipi di prescrizioni, da quanto sopra si evince che obblighi e divieti sono contrari; obblighi e permessi negativi al pari di divieti e permessi positivi sono tra loro contraddittori.
L’incompatibilità tra proposizioni prescrittive
Definiamo incompatibili due proposizioni che non possono essere entrambe vere. Pertanto rapporti di incompatibilità giuridica si verificano nelle seguenti ipotesi:
1) comando di fare X e divieto di fare X (incompatibilità per contrarietà);
2) comando di fare X e permesso di non fare X (incompatibilità per contraddittorietà);
3) divieto di fare X e permesso di fare X (incompatibilità per contraddittorietà).