Come stabilito dall’art 52 co II del DPR 180/1950, gli impiegati e salariati, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni.
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
La cessione del quinto dello stipendio avviene generalmente in occasione di una operazione di finanziamento, in base al quale il lavoratore sottoscrive un contratto di prestito personale con una banca o altro soggetto erogatore.
L’obbligo del lavoratore mutuatario di restituzione della somma mutuata è adempiuto mediante appunto cessione della quota disponibile dello stipendio a favore del soggetto mutuante.
La cessione della quota dello stipendio va comunicata al datore di lavoro che deve trattenere alla fonte la quota de qua, versandola alla banca o all’istituto di credito che ha erogato un prestito al lavoratore dipendente.
Il lavoratore, al momento della sottoscrizione di un contratto di prestito personale, può vincolare (con la restituzione delle somme mediante cessione del quinto dello stipendio), a garanzia del prestito ricevuto, il TRF accantonato fino a quel momento in azienda oltre a quello che maturerà nei mesi successivi a favore della finanziaria che eroga il finanziamento.
Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui a in precedenza non si applica il limite del quinto.
In caso di licenziamento del lavoratore, il datore deve versare il TFR alla finanziaria fino a saldare il residuo debito del finanziamento in corso, comunicando alla stessa la data del licenziamento e versando tutto o parte delle somme accantonate a TFR non appena ricevuto il conteggio estintivo.
Se il TFR maturato è superiore al residuo debito, il datore di lavoro deve versare la quota di TFR necessaria a estinguere il debito e liquidare il residuo al lavoratore.
In caso contrario il datore di lavoro deve versare alla finanziaria.