Azienda coniugale
Tra i beni oggetto di comunione legale tra i coniugi, l’art 177 del c.c. comprende l’azienda coniugale. Può essere definita come quel complesso di beni strumentale all’esercizio di un’impresa, costituito dopo la celebrazione del matrimonio, tra coniugi in regime di comunione legale dei beni.
Impresa coniugale
Se l’azienda coniugale, che è azienda comune, è gestita da entrambi i coniugi, vale a dire se entrambi i coniugi esercitano per mezzo dell’azienda coniugale l’attività d’impresa, entrambi sono considerati titolari dell’attività e pertanto entrambi assumono la veste giuridica di imprenditore.
Si parla in tale caso di impresa coniugale.
Evidentemente l’impresa coniugale è una forma collettiva di esercizio di impresa e tuttavia ad essa, per espressa disposizione di legge (art. 177 del c.c., lett. d), non si applica la disciplina sulle società ma quella sulla comunione legale dei beni tra i coniugi.
Regole sulla impresa coniugale (su azienda coniugale)
La disciplina sulla comunione legale dei beni tra i coniugi, applicabile alla fattispecie dell’impresa coniugale (su azienda coniugale) è sintetizzata dalle seguenti norme.
1) L’amministrazione (potere gestionale) e la rappresentanza (potere di vincolare l’impresa verso i terzi) appartengono: a) disgiuntamente, a ciascuno dei coniugi, per gli atti di ordinaria amministrazione; mentre appartengono b) congiuntamente, ad entrambi i coniugi, per gli atti di straordinaria amministrazione.
2) Ex art. 186 c.c., i creditori dell’impresa coniugale (su azienda coniugale) possono aggredire i beni aziendali comuni e gli altri beni in comune tra i coniugi, ma alla pari con gli altri creditori della comunione (cioè senza diritto di preferenza sui beni aziendali che possa permettere loro di sottrarsi dal concorso con gli altri creditori, regolato dal principio della par condictio creditorum)
3) Ex art. 190 c.c., i creditori dell’impresa coniugale (su azienda coniugale) possono agire sui beni personali dei coniugi, nella misura di metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
La responsabilità dei coniugi imprenditori
La disposizione dell’art. 190 del c.c., pertanto, stabilisce che la responsabilità personale dei coniugi per le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa coniugale (su azienda coniugale) è sussidiaria (ciascuno dei coniugi gode del beneficium della preventiva escussione dei beni in comunione) e parziaria (ciascuno dei coniugi risponde con il proprio patrimonio personale nei limiti del 50% del credito residuo inerente all’impresa coniugale).