logo vettoriale

Notificazione degli atti giudiziari

Notificazione ex artt. 137 e seguenti cpc

Gli atti processuali hanno carattere recettizio, cioè producono effetti solo a partire dal momento in cui sono portati  a conoscenza del naturale destinatario. Ciò avviene tramite la comunicazione o la notificazione dell’atto giudiziario. 

Focalizziamo l’attenzione sulla notificazione. Essa si distingue dalla comunicazione perché può provenire anche dalle parti del processo e perché, soprattutto, consiste nella consegna al destinatario di una copia dell’atto giudiziario conforme all’originale. 

Più dettagliatamente, la notificazione è un atto processuale complesso che si articola in due momenti: l’impulso di parte e il compimento di una serie di attività tipiche da parte dell’Ufficiale Giudiziario (prima tra tutte l’attestazione di aver compiuto la notificazione a richiesta di parte, la cd relata di notifica).

Soggetti legittimati a richiede la notificazione dell’atto processuale sono la parte personalmente e il procuratore della medesima munito di mandato utile per la fase successiva del giudizio.

Quali le conseguenze di una notificazione da parte di soggetto non legittimato? A tal proposito, una prima opinione giurisprudenziale ritiene la notificazione de qua assolutamente inesistente; un’altra, invece, ritiene che quella in esame integri una ipotesi di nullità sanabile (quando, in base ad una valutazione a posteriori, la riferibilità dell’atto all’interessato risulta dal comportamento del medesimo, diretto ad accettare gli effetti già verificatesi).

Per quanto riguarda l’individuazione dell’organo competente all’effettuazione delle attività tipiche necessarie per la materiale consegna di copia dell’atto al destinatario, l’art. 106 dell’ordinamento degli Ufficiali Giudiziari (D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229) prevede che costoro compiono con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero (tra i quali la notificazione degli atti giudiziari) nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale sono addetti (che coincide con la circoscrizione del Tribunale), salva la possibilità di avvalersi del servizio postale per la notificazione da eseguirsi fuori del comune in cui ha sede l’ufficio (su cui vedi infra). 

Il procedimento notificatorio si articola in tre diverse fasi: nella prima la parte personalmente o il suo procuratore legittimato rivolgono all’Ufficiale Giudiziario la richiesta di notificazione; nella seconda l’Ufficiale Giudiziario provvede al compimento delle attività tipiche di legge il cui scopo è quello di assicurare la consegna materiale di copia dell’atto al destinatario; nella terza fase, infine, l’Ufficiale Giudiziario procede alla verbalizzazione delle operazioni compiute ovvero alla stesura della c.d. relata di notifica che, provenendo da un pubblico ufficiale (quale appunto è l’Ufficiale Giudiziario), fa piena prova fino a querela di falso.

Quali sono le operazioni che l’Ufficiale Giudiziario compie su richiesta del soggetto legittimato al fine di portare a conoscenza dell’interessato la copia dell’atto processuale?

La forma di notificazione di gran lunga preferibile (la prima ad essere menzionata dalla legge, articolo 137 del c.p.c.) è la consegna a mani proprie del destinatario, ovunque questo si trovi nell’ambito del circondario di competenza dell’Ufficiale Giudiziario. 

Tale modo di notificare, che presuppone la conoscenza diretta e personale dell’interessato da parte dell’Ufficiale Giudiziario, evita indagini circa la residenza, dimora o il domicilio del destinatario dell’atto nonché evita indagini sulla identità del medesimo.

E se il destinatario rifiuta di ricevere la copia? In questo caso l'Ufficiale Giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie (si tratta di una presunzione legale assoluta).

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario (quando cioè il destinatario dell’atto non è direttamente e personalmente conosciuto dall’Ufficiale Giudiziario), l’organo notificante inserisce copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

A questo punto la legge impone all’Ufficiale Giudiziario di ricercare il destinatario dell’atto nel comune di residenza, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio per consegnarli la busta contenente la copia dell’atto.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'Ufficiale Giudiziario consegna la busta contenente la copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel paragrafo precedente, la busta contenente la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'Ufficiale Giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle   persone  indicate in precedenza, l'Ufficiale Giudiziario deposita la busta contenente la copia nella casa  del comune dove la  notificazione deve  eseguirsi,  affigge avviso  del deposito in busta chiusa e sigillata  alla  porta dell'abitazione  o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e  gliene  da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Ufficiale Giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. E’ la c.d. relazione di notifica, certificazione scritta dall'ufficiale giudiziario e, pertanto, atto pubblico assistito da fede privilegiata che costituisce l’unica prova idonea a dimostrare l’avvenuta notificazione.

Notificazione a mezzo posta

Secondo l’art. 1 della legge 890/1982, l’Ufficiale Giudiziario può procedere alla notificazione della copia dell’atto anche a mezzo del servizio postale, salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente; mentre deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. 

Quando si avvale del servizio postale, l'Ufficiale Giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, da allegarsi all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficio postale e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Di particolare importanza in materia di notifica postale è stato l’intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 477 del 26.11.2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4 comma 3 della Legge in esame, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella di consegna dell’atto all’ufficio postale.

E’ rimasto ovviamente fermo, per il destinatario, il principio secondo cui per il medesimo la notifica si perfeziona solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario.

La Legge n. 31/2008 disponeva, in materia di notificazione a mezzo posta, che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata" (c.d. CAN).

Orbene, tale previsione consentiva al destinatario di sapere che una busta a lui indirizzata è stata consegnata, in sua assenza, ad altra persona.

Tale garanzia per il cittadino, possibile destinatario di atti giudiziari, è venuta meno per effetto della legge n. 205/2017.

Nella notifica a mezzo posta l’attività svolta dall’agente postale, su delega dell’ufficiale giudiziario, gode della stessa fede privilegiata di quella svolta da quest’ultimo.

La relativa attestazione, dunque, fa fede fino a querela di falso anche con riguardo alla firma del destinatario o alla dichiarazione del ricevente di essere incaricato della ricezione.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza più recente, l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della Legge 890/1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Notificazione a mezzo posta elettronica 

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi da parte dell’Ufficiale Giudiziario a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del paragrafo precedente, l'Ufficiale Giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'Ufficiale Giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Notificazione da parte dell’avvocato

Nel nostro ordinamento la notificazione può essere eseguita, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, da un soggetto diverso dall’ufficiale giudiziario, solo nel caso previsto dalla Legge n. 53/1994. 

Tale normativa consente all’avvocato, munito di procura ad litem, di eseguire a mezzo servizio postale e secondo le modalità previste dalla Legge 20.11.1982 n. 890 la notifica di atti.