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Risarcimento del terzo trasportato

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli

L’art 2043 del c.c. afferma che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento.

Nel caso della circolazione di veicoli il principio generale di cui sopra trova applicazione e conferma nell’art 2054 del c.c. il quale prescrive che il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno da circolazione stradale nonché che il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente.

Per permettere al responsabile civile ex art 2054 del c.c. di risarcire il danno al terzo ma soprattutto per tutelare l’interesse del terzo al conseguimento del risarcimento, la legge (art 122 comma I del D.Lgs 209/2005, cosiddetto Codice delle assicurazioni private) prescrive che veicoli non possono essere posti in circolazione su strada pubblica se non siano coperti da assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista da art 2054 c.c. 

Nozione di terzo danneggiato

L’assicurazione obbligatoria del veicolo copre, come detto, la responsabilità civile verso i terzi ex art. 2054 del c.c. Ma chi sono i terzi danneggiati (e pertanto tutelati dall’assicurazione del veicolo)? 

E’terzo chiunque subisce un danno per effetto anche indiretto del sinistro.

Dunque è terzo rispetto al fatto anche il datore di lavoro per i danni derivatigli dalla invalidità del dipendente coinvolto nel sinistro.    

Terzo è anche il passeggero trasportato dal veicolo che ha provocato il sinistro? L’art 122 comma II del D.Lgs. 209/2005 sul punto prescrive che l’assicurazione privata contro i danni ai terzi derivanti dalla circolazione di veicoli copre anche la responsabilità per danni alla persona subiti dal terzo trasportato, qualsiasi sia il titolo di trasporto. 

Non sono considerati terzi (e dunque non sono coperti dalla RCA), 1) limitatamente alle cose, il terzo trasportato (ex art. 122 comma II, interpretato al contrario); 2)  il proprietario del veicolo (che ex art 2054 è obbligato in solido con il conducente); 3) il coniuge in costanza di matrimonio, i parenti e gli affini (entro certo grado) conviventi o mantenuti (ex art 129 del Codice delle Assicurazioni).

Le azioni del terzo trasportato

Il terzo trasportato e danneggiato (alla persona), per recuperare i danni patiti dalla circolazione, può: 1) agire ex art. 2054 del c.c. contro il solo soggetto civilmente responsabile del sinistro (conducente autore del fatto e/o proprietario responsabile in solido); 2) agire ex art 144 del Codice delle Assicurazioni contro la Compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro; 3) ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni agire direttamente verso l’Assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge. 

Azione diretta del terzo trasportato contro l’assicurazione del veicolo vettore 

A proposito della azione diretta del trasportato contro l’impresa del veicolo vettore (ex art. 141 del D.Lgs. 209/2005) una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la numero 35318 del 2022, ha avuto modo di precisarne la disciplina legale.

Le Sezioni Unite con la sentenza in commento hanno stabilito i seguenti principi di diritto:

  1. l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento;
  2. mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
  3. la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi;
  4. nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;
  5. la tutela de qua si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.