Smarrimento di titoli di credito
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 2006 – 2016 - 2027 codice civile - R.D. n.1736/1933 (per assegni bancari e circolari al portatore) – R.D. n.1669/1933 (per cambiali) – L. n. 948/1951 (per titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore).
LEGITTIMATO
Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato.
COME
Occorre:
1) dare comunicazione dello smarrimento, distruzione o furto al trattario o all’istituto bancario emittente o alla società emittente con raccomandata o altro (questo nei casi previsti dalla legge, ossia per i libretti al portatore, i certificati di deposito, le polizze di pegno, le azioni);
2) fare denuncia all’autorità giudiziaria tramite Polizia e/o Carabinieri, ecc.
3) fare richiesta di ammortamento (domande specifiche) indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile (salvo leggi speciali), compilando anche la nota di iscrizione a ruolo;
4) nel caso di titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) l’interessato deve, altresì, portare copia dell’istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito all’ Istituto che ha rilasciato il titolo (Banca o Posta);
5) il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo ed autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o autorizza il pagamento a seconda del titolo) dopo l’eventuale pubblicazione su G.U [se disposta* - sempre per: assegni, cambiali, azioni, polizze di carico] o l’affissione del decreto nei locali della banca;
6) il ricorrente deve chiedere copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche (o alla consegna a mani); occorre inoltre una copia del decreto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, se disposta.
7) Questa parte è solo eventuale:
Successivamente l’interessato deve portare fotocopia della G.U. all’ufficio volontaria giurisdizione.
Decorsi i termini per l’eventuale opposizione da parte del detentore, l’interessato deve chiedere al Ruolo Generale un certificato di non opposizione, portando in visione copia del decreto di ammortamento e l’originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Il predetto certificato va portato in Banca per ottenere il duplicato.
Poichè l’opposizione viene notificata anche alla banca, la stessa sa direttamente dell’esistenza o meno di opposizioni e perciò alcune banche vogliono solo la copia della G.U.
TEMPI
Ammortamento Certificato di Deposito, Libretto di Deposito e Polizze di Pegno : 15 -30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della banca (art. 7 L. 948 del 51) o dall’eventuale integrazione richiesta.
Ammortamento Assegni circolari e bancari, Cambiali e Polizze di Carico (Bill of Lading) : 15 -30 giorni dal deposito dell’istanza o dall’eventuale integrazione richiesta.
NOTA BENE
Per i vaglia postali occorre distinguere:
Nel caso in cui il vaglia postale trasferibile sia smarrito, sottratto o distrutto dopo la consegna al beneficiario, il beneficiario stesso può farne denunzia alle autorità competenti, trasmettere a Poste Italiane copia della denuncia stessa per l’apposizione del blocco pagamento, e richiedere alle Autorità competenti, la procedura di ammortamento di cui all’art. 86, commi da 2 a 5 della legge assegni. (EQUIPARABILE AD ASSEGNO CIRCOLARE)
Per i vaglia postali emessi con la clausola di non trasferibilità od altra equipollente, nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione, dopo la consegna al beneficiario, non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il beneficiario ha il diritto di ottenere, presso un qualsiasi Ufficio Postale, dopo venti giorni dalla denunzia alle Autorità competenti, il pagamento del vaglia postale presentando copia della denuncia e sempre che il vaglia non risulti già pagato.
Qualora, per causa imputabile a Poste Italiane, lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione del vaglia postale avvenga prima della consegna al beneficiario l’importo del vaglia e le relative commissioni sono rimborsati al mittente.
Per i certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di carico è sempre necessaria la pubblicazione sulla G.U. (e la notifica alla società emittente).
Per le polizze di pegno la Banca appone un fermo provvisorio che ha durata di 25 giorni: entro tale termine la parte deve portare alla banca la copia del ricorso presentato all’autorità giudiziaria per l’ammortamento.
Smarrimento assegno “non trasferibile”
Gli artt. 73 e 86 del R.D. 21.12.1933 n. 1736 (noto come Legge sull’Assegno), rispettivamente sull’assegno bancario e circolare, stabiliscono che nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno non trasferibile “non si fa luogo alla procedura di ammortamento, “ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denunzia, il pagamento dell’assegno”.
Occorre quindi in primo luogo denunciare l’avvenuto smarrimento. Aggiunge la disposizione normativa che, non essendo necessaria la procedura di ammortamento, “il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato, denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione”.
In sostanza, occorrerà che l’interessato presenti denuncia di smarrimento dell’assegno circolare non trasferibile all’Autorità pubblica (Polizia, Carabinieri, ecc.) e successivamente inoltri - formalmente, con lettera accompagnatoria - la denuncia stessa alla filiale della banca presso cui l’assegno era stato emesso, con l’esplicita richiesta di ottenerne un duplicato (ai sensi, appunto, dell’art. 86 ultimo comma R.D. 1736/33). La Banca potrà addebitare le (poche) spese per la riemissione del titolo, che comunque non potrà avvenire prima che siano decorsi venti giorni dalla richiesta.